Par condicio
Il termine “Par Condicio”, indica, quell’insieme di principi a garanzia della parità di trattamento e dell'imparzialità nell'accesso ai mezzi d’informazione rispetto ai soggetti politici.
La legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e la comunicazione politica.
Per quanto concerne i periodi non elettorali vi sono specifiche disposizioni previste dall'Agcom.
Norme per la comunicazione politica nei periodi non elettorali
Delibera Agcom 22/07/CSP: Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali
Norme per la comunicazione politica durante le campagne per i referendum di pertinenza locale
Delibera Agcom 89/14/cons disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza localeCodice di autoregolamentazione dell'emittenza locale in materia di attuazione del pluralismo dell'informazione
Par condicio - parole chiave
Inizia, nella maggior parte delle fattispecie, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, o di indizione del referendum, fino al giorno di votazione, più eventuali ballottaggi.
Trattasi dei diversi soggetti che competono nella specifica tornata elettorale.
E’ il principio stabilito dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" che, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, disciplina l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
L’art. 9, comma 1, della legge 28/2000 stabilisce che “1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l’attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici. Rimane impregiudicata, per i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, la possibilità di compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni. Quanto all’ambito di applicazione del divieto si ritiene che la norma trovi applicazione nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, poste in essere da una pubblica amministrazione e, dunque, non solo per quelle veicolate attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa (vd. profili/canali social istituzionali).
Il programma di informazione è basato su temi di attualità, politica e cronaca con l'intemediazione di una conduzione giornalistica. In campagna elettorale deve conformarsi, con particolare rigore, ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della parità di trattamento nei confronti delle diverse forze politiche.
I messaggi politici autogestiti gratuiti:
- sono riservati ai soggetti politici e non alla singola persona fisica;
- ogni emittente non può diffondere più di due messaggi per giornata di programmazione;
- durano da 1 a 3 minuti per le tv e da 30 a 90 secondi per le radio;
- non possono interrompere altri programmi né essere a loro volta interrotti;
- non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.
Le emittenti locali possono trasmettere i messaggi politici autogestiti a pagamento pubblicizzando la loro intenzione attraverso un avviso da diffondere almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi. L'avviso deve contenere condizioni economiche uniformi, con un limite tariffario non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.
I MAP devono:
- riportare la dicitura “Messaggio autogestito/elettorale a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente;
- sono assimilabili agli spot pubblicitari, con gli stessi limiti quantitativi;
- non hanno un limite di durata che, peraltro, dovrà essere coerente con le finalità del messaggio (esposizione di un programma o di un’opinione politica) e con la natura dello stesso (spot pubblicitario).
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni é vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se realizzati in un periodo precedente e su qualsiasi mezzo di comunicazione.
La denuncia di violazione DEVE essere inviata, a mezzo posta certificata, all’Agcom, al CoReCom e al Gruppo della Guardia di Finanza competenti secondo la Regione in cui rientra la sede legale dell’emittente o dell’editore oggetto della segnalazione. La denuncia, procedibile solo se correttamente indirizzata e sottoscritta in maniera leggibile, DEVE altresì contenere una motivata argomentazione oltre all’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate con, rispettivamente, data e orario della trasmissione o data ed edizione in caso di carta stampata.