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Articolo 6 legge 14 aprile 1975, n. 103 "Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta."
Il Co.Re.Com., ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b), punto 2) della legge istitutiva, regola l'accesso radiofonico e televisivo dei soggetti aventi diritto, secondo le disposizioni previste dal seguente Regolamento.
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