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Esercizio del diritto di rettifica Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazione, spetta al Co.Re.Com, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, l'istruzione e l'applicazione dell'articolo 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici), commi 3 e 4, della Legge 6 agosto 1990, n. 223: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e del relativo Regolamento di attuazione. Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità, di richiedere al concessionario privato o pubblico la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa.
Pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa L'articolo 4, comma 1, lettera c) della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazione, dispone che il Co.Re.Com. attui la vigilanza, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
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